LA NATURA DINAMICA DEL “DVR”

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    La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08), comunemente noto come D.V.R., è un obbligo imposto ai Datori di Lavoro di tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla classificazione di rischio ATECO di appartenenza, dal numero di dipendenti e dalla tipologia di attività lavorativa svolta.Il DVR è un documento che individua tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo che possono causare danni alla salute dei lavoratori come infortuni o malattie professionali, dunque rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione della sicurezza dell’azienda e suggerisce e predispone le misure adeguate a controllare e prevenire i rischi.

    Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):


    1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
    3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

    Fino al 31 maggio 2013 le aziende con meno di dieci dipendenti non erano obbligate alla redazione del DVR, ma semplicemente erano tenute e produrre un’autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio. Successivamente con la legge di Stabilità nel 2013 impose che dal 1° giugno dello stesso anno fosse obbligatorio redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) per tutti coloro che avessero alle proprie dipendenze dei lavoratori. Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ossia il Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81 del 2008: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle attività a maggior rischio previste dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso. Quindi i datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 lavoratori possono redigere il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS), la cui bozza è stata pubblicata dal Ministero del lavoro, per facilitare il compito ai soggetti obbligati. La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda. Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo quanto previsto dall’art. 28 e seguenti del D. Lgs. 81 del 2008. Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese. Le semplificazioni sono di tipo formale, ossia semplificazioni in termini di compilazione di moduli, che compongono il DVRS, contenenti informazioni limitate, quelle essenziali.

    Il DVR è un documento che è caratterizzato da una natura “dinamica”, deve risultare nel corso tempo sempre “attuale” seguendo costantemente l’evoluzione dei rischi legati alle attività svolte all’interno dell’azienda. Tale caratteristiche è imprescindibile affinché tale strumento sia efficace, in quanto una qualsiasi variazione delle attività può dar luogo all’esposizione da parte dei lavoratori a nuovi rischi per i quali non è stato adottata nessuna misura di prevenzione e di riduzione all’esposizione.

    Dunque Il DVR deve essere inteso documento dinamico e deve essere aggiornato contestualmente alla crescita e ai cambiamenti dell’azienda e non deve essere visto dalle imprese come uno strumento statico che una volta redatto può essere risposto in attesa di un controllo amministrativo ma al contrario esso è parte integrante della mutazione aziendale.

    Il datore di lavoro, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione – SPP – e del medico competente, ha il dovere di aggiornare il DVR in modo che individui con precisione i rischi presenti e i soggetti ad essi esposti. Inoltre per essere efficace e divenire uno strumento dinamico, va costruito insieme alle persone dell’azienda in base alle loro competenze e conoscenze, in quanto è essenziale che un’analisi dei rischi contenga l’esperienza dei lavoratori. Infatti affinché sia efficace una misura correttiva o una procedura deve essere esaminata e discussa con le persone interessate per comprendere se nella pratica le misure adottate siano adeguate al loro scopo e non siano di ostacolato agli altri settori aziendali.

    In certi paesi europei l’aggiornamento completo del documento è previsto con cadenza almeno annuale. In Italia, poiché il documento è visto unicamente formale, questa esigenza non viene avvertita, infatti tale documento convenzionalmente ha l’obbligo di una revisione con scadenza triennale (in assenza di significative modifiche al processo produttivo).

    Il DVR deve essere visto dalle aziende come uno strumento di lavoro, deve essere aggiornato ed integrato periodicamente, rielaborando tutte le analisi, i problemi di sicurezza che sono insorti, gli eventuali infortuni che sono avvenuti, gli eventi potenzialmente pericolosi che si sono verificati e le indicazioni elaborate dal medico competente sulla base della sorveglianza sanitaria. Solo eseguendo tale processo di aggiornamento è possibile comprendere eventuali errori di valutazione che sono stati fatti in precedenza (è proprio questo il senso della valutazione: essere in grado di capire se e perché abbiamo giudicato bene o male una condizione di rischio) oppure i limiti e le insufficienze di formazione di prassi operative. Questo permette di migliorare il piano di azione e di giudicare la sua efficacia nel ridurre e eliminare i rischi.

    Fonte: di ing. Donato Stefano Parente

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