Covid19. Ordinanza dell’8 agosto proroga obbligo mascherine e rilevazione temperature, 1000€ di multa e rischio chiusura attività

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    Pubblicata ultima ordinanza (n.66)  in materia di covid 19 dalla regione Campania.

    Si estendono al 24 agosto le disposizioni delle ordinanze precedenti ed in particolare la n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell’8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono state altresì confermate le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020.


    Ecco gli obblighi

    Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemio- logici della regione:

    • è fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc. Le Amministrazio- ni sono tenute ad assicurare l’attuazione della presente disposizione con efficacia immediata nelle sedi a forte afflusso di personale e/o utenti e in ogni caso non oltre il 24 agosto 2020 anche con riferimento alle sedi meno frequentate o periferiche.
    • le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richia- mate – la cui efficacia viene prorogata- sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione ammini- strativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, com- ma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell’aggressività del virus e del grave rischio di diffusione dei con- tagi connesso ad eventuali condotte violative delle relative disposizioni. Nei casi in cui la viola- zione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione ammini- strativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata viola- zione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è ap- plicata nella misura massima.
       

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