Albanella. PRC denuncia Amministrazione Josca

    0

    Di seguito la nota protocollata stamane presso il comune di Albanella a firma del sig.r Pasquale Quaglia

    Albanella, 12 dicembre 2014

    Oggetto:

    • Segnalazioni e denunce inerenti l’inosservanza della legge sull’anticorruzione (legge 190/2012), del codice di comportamento dei pubblici dipendenti(D.P.R.62/2013), del piano nazionale anticorruzione, del piano triennale anticorruzione approvato con deliberazione G.C. 9/2014;
    • Richiesta di pubblicazione sul sito web del Comune, ai sensi dell’art. 5 (accesso civico) del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, degli esiti dei controlli amministrativi sugli atti (D.P.R.33/2013) e richiesta di attivare i procedimenti eventualmente occorrenti per il ripristino della legalità e di procedere alle verifiche del caso secondo quanto di competenza di ciascuno dei destinatari della presente.

    SI DENUNCIA

    su quanto di seguito:

    Come noto, le riforme istituzionali che fin qui hanno interessato la pubblica amministrazione con i provvedimenti in oggetto indicati, partono da un’idea di integrità e moralità, di trasparenza e partecipazione all’amministrazione della cosa pubblica, che coinvolge e riguarda non solo i pubblici funzionari, ma tutta la collettività amministrata, anch’essa chiamata a vigilare e a contribuire affinché  l’azione amministrativa sia svolta legittimamente nell’interesse pubblico, nell’ottica anzitutto di prevenire  i fenomeni cosiddetti corruttivi, piuttosto che limitarsi a reprimerli.

    Orbene, come si legge nelle linee guida del piano nazionale anticorruzione, la corruzione non è solo quella in senso stretto che si concretizza nelle fattispecie configurate dal codice penale,  bensì è  anche e soprattutto un fenomeno culturale, è la cultura del privilegio, dell’arbitrio, della tolleranza, dell’illegalità; è fornire informazioni falsate per confondere l’interlocutore, è non chiamare le cose con il proprio nome, è utilizzare gli strumenti e gli istituti giuridici in maniera scorretta o impropria non agendo in modo imparziale o per conseguire vantaggi diversi dall’interesse pubblico per il cui perseguimento si agisce, è sminuire o far conto di sdrammatizzare episodi gravissimi della vita amministrativa, che rappresentano distorsioni del sistema, facendo passare eventuali denuncianti per calunniatori che vogliono solo bloccare l’attività dell’amministrazione, è considerare la regola, normali, tutti quei comportamenti anche solo potenzialmente in grado di avvantaggiare qualcuno o di realizzare fini personali  e che invece aprono la strada alla forma più subdola di corruzione che è quella chiamata “sistemica ambientale”, evitando che essa venga percepita come tale e che i provvedimenti normativi in oggetto riportati intendono combattere.

    Purtroppo, le norme predette, nel comune di Albanella vengono ormai sistematicamente ignorate, come chiunque può constatare da un esame seppure sommario degli atti adottati dall’amministrazione comunale. E’ sufficiente ascoltare le registrazioni dell’ultimo consiglio comunale laddove il sindaco, nel rispondere all’ interrogazione-denuncia di una parte dell’opposizione,  ritiene ampiamente esaustiva una relazione dell’UTC che non risponde neanche ad una delle 10 denunce di illegittimità rilevate (denuncia-esposto verificabile al protocollo del comune) e che evita di porre l’attenzione sulle illegittimità rilevate dallo stesso segretario comunale (benché indicate in maniera generica e sommessa), badando invece a giustificare l’impropria procedura, posta in essere dall’ufficio tecnico comunale in violazione del piano anticorruzione, in uno dei procedimenti individuato dalle citate norme come a più elevato rischio corruttivo, ovvero nel procedimento di nomina della commissione della più importante gara di appalto mai fatta dal comune di Albanella; basta porre mente locale alle reazioni e relazioni dei responsabili dei servizi e degli stessi consiglieri di opposizione, i quali ultimi sembrano accettare supinamente o ignorare la situazione amministrativa in essere (quando addirittura non la condividono con il proprio voto favorevole o prendendo le distanze da chi evidenzia comportamenti o procedure non conformi alla legge, ritenendo che non portano da nessuna parte ovvero che non siano utili alla realizzazione dei loro reali obiettivi); basti pensare al comportamento dello stesso segretario comunale  che sembra non aver assunto tempestive iniziative, come pure sarebbe suo obbligo quale responsabile anticorruzione, per contrastare prassi, interpretazioni arbitrarie e anomale, procedure e comportamenti contrari alla legge anticorruzione e alle misure di prevenzione previste; sembra che nel comune di Albanella la prevenzione della corruzione voluta dalla legge sia una chimera destinata a rimanere tale almeno per l’intera legislatura e forse c’è ancora di più (ma su questo saranno le competenti autorità a dirci).

    Addirittura, per assicurarsi il silenzio e la benevolenza dei cittadini, si assiste compiaciuti all’attività del vicesindaco il quale dispensa sevizi di manutenzione del territorio comunale a titolo gratuito che sembrerebbero essere offerti con propri mezzi e senza nessun vantaggio personale oltre ad interventi di acquisti diretti a proprie spese per servizi di competenza del comune.

    Visto che peraltro anche le associazioni di volontariato soggiacciono a delle regole a cui attenersi, come le stesse donazioni vanno formalizzate con appositi contratti di donazioni,

    si chiede

    –          Come mai si tollera un dispregio di ogni regola previsto dal nostro ordinamento giuridico?

    –          A che titolo o meglio da quale atto di carattere pubblico amministrativo o di carattere civilistico risultano le sue donazioni o la gratuità delle sue prestazioni di lavoro per pulire spazi e aree pubbliche?

    –          E’ tutto gratuito o c’è una controprestazione non nota al pubblico?

    Naturalmente fin quando non si evince da un atto pubblico a che titolo tali prestazioni vengono effettuate, non possiamo essere certi di nulla.

    NOI non ci rassegniamo a questo stato delle cose e ci proponiamo di interrompere omertosi silenzi  denunciando tutto ciò che l’amministrazione comunale sta facendo in violazione delle norme volte a prevenire e combattere fenomeni corruttivi che stanno portando il nostro paese ad un crescente rapido stato di impressionante decadenza etica e morale.

    –          Che cosa impedisce all’amministrazione comunale di applicare le misure anticorruzione previste dalla legge e dal piano comunale per la prevenzione della corruzione?

    –          E’ normale che l’amministrazione comunale, sistematicamente, non solo  disapplichi la maggior parte delle misure obbligatorie volte a prevenire il rischio di corruzione ma violi addirittura le misure minime inderogabili come quella relativa all’obbligo di motivazione dei provvedimenti o quella relativa all’obbligo di astensione nei casi di conflitto di interessi?

    A quest’ultimo proposito, a parte le illegittimità presunte evidenziate dai consiglieri di opposizione sulla determina U.T.C. n. 315 del 25/09/2014 con la nota resa al protocollo del comune, riteniamo nostro dovere segnalare la palese violazione dell’articolo 6 bis della legge 241/90, come introdotto dall’articolo 1 comma 41 della legge anticorruzione che stabilisce un obbligo preciso di astensione dal procedimento ed un obbligo di segnalazione del potenziale conflitto di interesse in tutti i casi in cui vi siano affidamenti diretti di servizi lavori o forniture ad operatori legati, tra l’altro, da rapporti di frequentazione abituale con il dirigente che procede all’affidamento, come nel caso di specie, dove il dirigente facente funzioni ing. Di Lucia e sua moglie sembrerebbero risultare i padrini al battesimo della figlia dei titolari della ditta aggiudicataria; lo stesso obbligo prevede l’articolo 6 del D.P.R. 62/2013 e l’articolo 1 comma 14 legge 190/2012, il quale stabilisce per le violazioni delle misure di prevenzione l’obbligo di attivare il procedimento disciplinare:

    –          Perché nel caso di specie, tutto questo non viene denunciato?

    –          Perché i consiglieri di maggioranza ma soprattutto quelli di opposizione che pur sono a conoscenza dicono e non dicono?

    –          Perché il dirigente non annulla immediatamente in autotutela la determina?

    –          Il Sindaco e la Giunta perché fanno finta di niente e giustificano ritenendo ampiamente esaustiva una relazione che nulla a che vedere con quanto denunciato?

    –          Il segretario comunale perché non interviene tempestivamente nella sua qualità di responsabile anticorruzione e della trasparenza?

    Ci riferiamo in special modo alla  questione relativa alla nomina della commissione della gara di rifacimento della rete idrica comunale di circa otto milioni di euro (finanziamento di fondi europei), laddove con determina da parte dell’U.T.C. (R.U.P. ing. Iannone) è stata nominata la commissione della relativa gara, contestualmente ad altre due commissioni di gara, individuando uno dei professionisti per le diverse gare, in violazione non solo del codice dei contratti ma anche della misura di prevenzione prescritta dal vigente piano comunale anticorruzione consistente nella rotazione dei membri incaricati: ed infatti con successive determine dello stesso giorno veniva nominato lo stesso professionista anche per le gare del progetto ristrutturazione campo sportivo e progetto di ristrutturazione Nido delle Coccole.

    Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale che intimidatoriamente mira a far tacere chi osa parlare facendolo passare per chi vuole bloccare l’attività amministrativa, è vero l’esatto opposto; infatti, a seguito delle leggi anticorruzione ed alla riforma del processo amministrativo, chiunque interessato, anche associazioni rappresentative di utenti, può far valere davanti al TAR, in conseguenza della violazione degli obblighi anticorruzione e delle misure previste per prevenire il rischio di corruzione, l’illegittimità dell’azione amministrativa per eccesso di potere nella forma cosiddetta di sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa: immaginiamo le conseguenze per la cittadinanza se, anziché procedere in autotutela eventualmente annullando o rettificando gli atti illegittimi, venga poi annullata successivamente dal giudice amministrativo la gara di appalto per la realizzazione dei lavori. L’opera a quel punto non si farà più perché probabilmente i termini per usufruire del finanziamento europeo saranno abbondantemente scaduti cosi come stabilito dallo stesso finanziamento.

    Ma le situazioni di illegalità sono tante e diffuse.

    Come all’inizio premesso, le norme sull’anticorruzione, a prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti, mirano a contrastare  ogni episodio di malfunzionamento dell’attività amministrativa, ritenendo che ciascuno di tale episodio costituisca un fenomeno corruttivo, includendo infatti il concetto di corruzione di cui alla legge 192/2012, la nozione di illegalità.

    E l’illegalità delle forme e dei procedimenti ha raggiunto limiti impressionanti.

    A solo titolo di esempio facciamo rilevare alcune delle illegittimità che abbiamo riscontrato dalla lettura di solo qualche determinazione assunta dal comune di Albanella, all’apparenza poco significative, ma estremamente rilevanti per quanto fin qui esposto.

    Così ad esempio, per la  determina  n. 401 del 2014, laddove mentre si afferma la necessità, prima di procedere all’aggiudicazione, di dover adottare la preventiva determina a contrattare nella quale deve essere anticipato ed esplicitato che cosa si intende appaltare, a quali condizioni, con quale procedura tra quelle consentite, con quali criteri etc., poi, nel corpo della stessa narrativa, si ammette di aver implementato in data 13/11/2014 una O.D.A.( ovvero ordine diretto di acquisto), senza che dunque sia stata adottata alcuna determina preventiva di autorizzazione a contrattare, avente i contenuti precitati richiesti dalla legge, che legittimi tale ordine.

    –          A che titolo ed in base a quale autorizzazione è partito l’ordine?

    –          Con quale atto sono stati definiti e resi noti le caratteristiche  dell’ordine?

    –          Perché l’ordine è stato fatto  a quel determinato operatore economico?

    NON vengono esplicitate neppure a posteriori le motivazioni  per le quali viene scelto l’operatore economico e non sembra sia stata rispettata la misura anti corruttiva prevista dal piano anticorruzione comunale che esige il rispetto dell’obbligo di comparazione tra più operatori economici prima di qualsiasi affidamento, anche laddove è consentito dalla legge l’affidamento diretto, ad eccezione dei casi di urgenza che, come riportato nello stesso piano, non ricorrono  quando c’è un ritardo dovuto a negligenza o imperizia dell’amministrazione stessa.

    Peraltro resterebbe da capire come si sia potuto procedere ad un ordine diretto di acquisto: questo presuppone che il prodotto richiesto o il servizio, sia presente esattamente con le caratteristiche richieste dall’amministrazione, sul catalogo della piattaforma elettronica, il quale, sfogliato, contiene la stessa identica prestazione che si sta richiedendo; non sembra assolutamente possibile che nel caso di specie questo si sia verificato. Allora:

    –          Perché si dice di aver effettuato un ordine di acquisto diretto se la fattispecie è un’altra?

    Inoltre, la O.D.A. (ordine diretto di acquisto) implica che il contratto di acquisto sia concluso elettronicamente, così come anche nelle R.D.O. (Richiesta di Offerta), conclusione del contratto che nel caso di specie non sembra sia avvenuta. Nella stessa determina in questione, non si comprende il riferimento di cui al punto 8 del dispositivo laddove si dice …di non aver mai avuto rapporti con l’istituto di vigilanza La Torre: infatti la ditta aggiudicataria si chiama in tutt’altro modo, sicché si deve osservare che l’ulteriore misura anticorruzione prescritta, ovvero quella di rendere l’attestazione di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità, sia stata, quanto meno, omessa.

    Infine,

    si chiede

    quale sia l’atto di indirizzo politico o in quale parte del PEG siano state autorizzate le decisioni assunte con la determina relativa all’affidamento dell’affissione dei manifesti inerenti alla festa “giornata promozionale dell’olio d’oliva”, in merito soprattutto alla utilità di posizionare i manifesti in quelle determinate vie, oltretutto ubicate fuori dal territorio comunale e non in altre, e quale utilità vi sia per i cittadini o quale sia il diverso fine pubblico che giustifichi la spesa.

    Si chiede altresì

    al segretario comunale di verificare la fondatezza di quanto eccepito, eventualmente se del caso, disponendo le rettifiche e/o integrazioni ritenute utili per l’osservanza delle misure anticorruzione prescritte dalla legge. Analoghe considerazioni per la determina n. 418/2014 priva anch’essa della preventiva autorizzazione a contrattare che necessariamente deve precedere l’atto di affidamento del servizio o del lavoro; con un’aggravante dovuta al fatto che il regolamento dei lavori e servizi in economia prevede l’acquisizione di cinque preventivi per il caso in questione e non di tre. Se il piano anticorruzione e la legge 241/1990 prevedono un obbligo di esplicitare le ragioni in base alle quali vengono individuati gli operatori economici e il codice dei contratti prevede un obbligo di  rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e rotazione nell’affidamento di commesse pubbliche:

    –          Perché la determina in questione non contiene le indicazioni utili a far emergere il rispetto di queste norme?

    –           Essendo stata la stessa ditta già aggiudicataria di precedenti affidamenti da parte dell’ufficio tecnico comunale, è rispettato l’obbligo di rotazione?

    –          E’ un comportamento lecito confondere il lettore qualificando l’oggetto dell’affidamento prima come servizio e poi come lavoro?

    –          E’ lecito non  approvare il capitolato speciale di appalto che però viene allegato alla determina e che ha per oggetto la manutenzione ordinaria delle strade (ovvero un servizio) laddove però (all’art. 5 e seguenti dello stesso capitolato) l’oggetto diventa poi improvvisamente di lavori?

    Siamo veramente confusi e sbalorditi di fronte a tanto!

    Anche in ordine all’imputazione della spesa sembrano ipotizzabili anomalie in quanto essa viene effettuata sul fondo per interventi urgenti di manutenzioni, ovvero, verosimilmente in titolo II, laddove trattandosi di manutenzione ordinaria, come indicato nell’oggetto dell’appalto, l’imputazione della spesa andrebbe effettuata in titolo I.

    In merito alle determine di liquidazione n. 405 e 406 del 2014 facciamo presente che non vengono riportati non solo nelle stesse determine ma neanche nell’apposita sottosezione della sezione trasparenza del sito web di cui al decreto legislativo 33/2013, gli estremi dei contratti di telefonia con Telecom, Convergenza, Optima e Voip nonché con Enel Energia ed ENI ed ENEL SOLE, né viene specificato se, conformemente agli obblighi di legge anticorruzione, siano state effettuate le verifiche di conformità alle convenzioni CONSIP che giustifichino affidamenti a ditte diverse da quelle CONSIP e che sono prescritte a pena di nullità dei relativi contratti.

    Pertanto, oltre a chiedere che vengano pubblicati i dati omessi,

    si chiede

    –          se possibile, di chiarire come mai in entrambe le determine si fa riferimento al “redigendo bilancio 2014” quando lo stesso risulta già approvato da mesi?

    Non  da meno l’ambiguità della determina n. 408/2014, il cui oggetto viene esplicitato come rettifica di un precedente atto, ma  poi, se si va a leggere il dispositivo, si scopre che viene affidato un incarico tecnico  senza neppure allegare il disciplinare di incarico; ovviamente, come di prassi, ed in contrasto con le misure previste dal piano anticorruzione, non vengono esplicitati i criteri per i quali vengono scelti i tecnici incaricati e la spesa viene imputata su un capitolo di bilancio che non sembra avere nulla a che vedere con l’adeguamento della rete fognaria.

    In ordine alla determina n. 417 del 02/12/2014 di impegno e contestuale liquidazione di spese legali,

    si chiede

    al segretario comunale di pubblicare l’esito del controllo successivo sull’atto nonché possibilmente di sapere se, dovendo liquidare delle somme non preventivamente stanziate né impegnate a bilancio, ai fini della regolarità della liquidazione  della parcella professionale, non occorra preliminarmente un atto di riconoscimento di debito – passività pregressa, così come è stato fatto per il caso dell’avv. Fenucciu nell’ultimo consiglio comunale.

    Si chiede altresì

    di specificare se la causa si è conclusa e con quale esito.

    Con riferimento alla determina numero 424/2014 di impegno e contestuale liquidazione possiamo solo rimanere senza parole!!! in quanto non è dato sapere:

    –          Quale sia la determina a contrattare e in che cosa consista;

    –          L’oggetto dell’affidamento ovvero se venga affidato il servizio di brokeraggio o venga stipulata polizza assicurativa;

    –          A che cosa sia riferita l’obbligatorietà della spesa(di cui si da atto nel dispositivo) in quanto il servizio di brokeraggio non è obbligatorio, così come non lo sono  le missioni dei dipendenti;

    –          Ci chiediamo se ci siano state missioni e da chi sono state autorizzate e per quale finalità e secondo quale norma del regolamento di organizzazione;

    –          Secondo quale criterio è stata individuata la ditta Lenza Broker piuttosto che altre ditte e come mai non venga rispettato il codice anticorruzione laddove si esige che venga effettuata una comparazione prima di ogni affidamento anche nei casi in cui è consentito l’affidamento diretto;

    –          Se sia legittimo assegnare un tempo di soli due giorni per concludere la trattativa;

    –          Quale atto di indirizzo o in quale parte del PEG sia contenuta l’autorizzazione ad avvalersi del brokeraggio;

    –          Se non sia il caso di annullare in autotutela o di rettificare l’atto determinativo in questione.

    In conclusione, come si può capire dagli esempi fatti, la prassi nel comune di Albanella è:

    –          faccio come mi pare, affido a chi voglio, quando voglio se mi va e per i motivi che mi fanno comodo e al diavolo l’anticorruzione, l’importante è far credere che si sta facendo e per il bene comune .

    Pertanto,

    si chiede nuovamente

    un intervento di ciascuno delle Autorità in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, affinché sia rispristinata la legalità nel comune di Albanella.

    Circolo Rifondazione Comunista “Mario Monicelli” via Roma Albanella

    In fede il Presidente Pasquale Quaglia

    Views: 13