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Albanella. CdS rigetta ricorso contro MGM e condanna al pagare le spese al Comitato…

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Con apposita sentenza, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal Comitato Ambiente e Salute Albanella ‘C.A.S.A (No alla Piattaforma MGM), richiedente la riforma della sentenza con la quale il Tar di Salerno aveva rigettato il precedente ricorso, dello stesso Comitato locale, avverso il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 240 del 23 luglio 2021, successivamente rettificato con d.d. n. 242 del 9 agosto 2021, concernente l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi, in prevalenza pneumatici usati, da ubicarsi alla località Tempone, da parte della M.G.M. s.r.l. di Albanella.

M.G.M. che, dunque, non solo ha ottenuto di fatto il via libera e potrà procedere, d’ora in avanti, alla costruzione della centrale, ma dovrà essere risarcita dal Comitato con 12mila euro per tutte le spese processuali e legali sostenute. Comitato condannato a ristorare, per altri 12mila euro, anche la Regione Campania.

LE CONTESTAZIONI ALLA BASE DEL RICORSO – Sostanzialmente, stante il diniego in sede di conferenza di servizi espresso dal Comune di Albanella, il Comitato ambientalista presieduto da Carmine Aquino contestava soprattutto il fatto che l’autorizzazione regionale fosse stata rilasciata “in assenza della preventiva VIA, per un impianto da insediarsi su una superficie di appena 3.328,20 mq in asserita difformità al vigente strumento urbanistico”, nonché che “il quantitativo di rifiuti asseritamente messi a riserva di 712 tonnellate al giorno e di quelli pretrattati di 72 tonnellate al giorno, ovvero appena 1/10 di quelli stoccati, per la restante parte avrebbero costituito una vera e propria discarica” in una zona a forte vocazione agricola.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA – Dopo aver accolto l’istanza cautelare, sotto il solo profilo del periculum in mora al fine di mantenere immutato lo stato dei luoghi fino alla definizione del presente giudizio, i magistrati di Palazzo Spada hanno dunque ritenuto infondati, nel merito, tutti i motivi proposti dalla ricorrente, dirimendo la controversa questione riguardante l’esatta qualificazione della centrale, ovvero che non si tratta di una discarica ma di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi.

Inoltre, hanno stabilito che la destinazione dell’area (nella foto) risulta conforme a quella dell’intervento, in quanto ricadente “in zona omogenea ‘Area di trasformazione per distretti produttivi’ (…) e poiché tra gli usi produttivi rientra anche l’uso produttivo industriale, deve concludersi che è quindi compatibile con l’impianto industriale da realizzare”.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello del Comitato albanellese, lo ha respinto condannando gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della M.G.M. s.r.l. e della Regione Campania, per complessivi 12.000 euro, oltre alle spese generali e accessori di legge, di cui euro 6.000 in favore della M.G.M. ed altri 6.000 in favore della Regione, compensando invece quelle con il Ministero dell’Interno…continua a leggere dalla fonte

Fonte:StileTV

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