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Capaccio Paestum. Commissione di Indagine Istituita in municipio, nuova tegola con l’ombra dello scioglimento…

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Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, (nella foto sotto) ha ufficialmente istituito una Commissione di indagine presso il Comune di Capaccio Paestum, delegata dal Ministro dell’Interno Piantedosi.

Questa decisione si fonda sulle disposizioni dell’articolo 143, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), il quale prevede l’intervento della Prefettura in situazioni di potenziale infiltrazione criminose nelle amministrazioni locali e provinciali.

La normativa di riferimento pone in evidenza la gravità delle situazioni che giustificano tale intervento. In particolare, il comma 1 dell’articolo 143 stabilisce che i consigli comunali e provinciali possono essere sciolti qualora sussistano «concreti, univoci e rilevanti elementi» che dimostrino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, compromettendo così il corretto funzionamento dei servizi pubblici e l’imparzialità degli organi elettivi.

La Commissione di indagine nominata dal Prefetto è composta da tre funzionari pubblici: Savina Macchiarella, Viceprefetto; il Maggiore dei Carabinieri Vincenzo Izzo; e Franca Maietta, funzionario  dell’Amministrazione dell’Interno.

È previsto che l’accesso ispettivo duri tre mesi, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di tre mesi, per garantire un’analisi completa e approfondita della situazione.

Qualora emergano elementi che giustifichino lo scioglimento del consiglio comunale, il comma 4 dell’articolo 143 prevede che “Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. “

Tuttavia, anche in assenza di uno scioglimento formale, se la relazione dovesse evidenziare condizionamenti criminosi a carico di figure chiave dell’Ente, il Ministro dell’Interno ha la facoltà di adottare misure correttive. Queste possono includere la sospensione o la riassegnazione di incarichi per i dipendenti con posizione dirigenziali/comando coinvolti e l’obbligo di avvio di procedimenti disciplinari.

È opportuno notare che tali sviluppi rappresentano una “tegola non indifferente” anche per la futura amministrazione comunale, ed in particolar modo, potrebbero condizionare allo scioglimento quelle “dominate” da esponenti della consiliatura incriminata durante il prosieguo delle indagini.

Tuttavia il rischio scioglimento non è una condizione propedeutica all’insediamento della commissione d’indagine, certo è che se si dovessero appurare condotte deleterie, criminose poste dall’amministrazione, del periodo temporale incriminato, è evidente che in virtù di questo, l’amministrazione eletta con all’interno della compagine consiglieri della consiliatura attenzionata, rischierebbe, in termini percentuali, maggiormente lo scioglimento ed indi, ennesimo commissariamento e tutto da rifare!

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