Pensioni di anzianità e vecchiaia : la finestra di Gennaio 2010

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    pensioni_01Cari lettori, quando si parla di pensioni di anzianità  e di vecchiaia il tema di solito desta sempre notevole interesse. Quante volte abbiamo sentito dire : “Chissà tra quanto potrò andare in pensione…”.. “Che requisiti occorrono?”..”Ho lavorato una vita, e adesso?”

    Ecco perchè oggi mi preme, a beneficio di tutti coloro che questa domanda almeno una volta nella vita se la sono fatta, analizzare tutti i requisiti ed i soggetti interessati all’apertura della finestra del 1°Gennaio 2010 per i trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia.

    SOGGETTI INTERESSATI  – Per la pensione di anzianità : 1) lavoratori dipendenti con il minimo di 35 anni di contribuzione e l’età di 58 anni entro il 30 Giugno 2009; 2) lavoratori dipendenti in possesso di almeno 40 anni di contributi entro il 30 Settembre 2009 indipendentemente dall’età anagrafica; 3) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) con il minimo contributivo di 35 anni e l’età di 59 anni entro il 31 Dicembre 2008; 4) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) in possesso di almeno 40 anni di contributi prescindendo dall’età anagrafica entro il 30 Giugno 2009. – Per la pensione di vecchiaia : 1) lavoratori dipendenti con compimento dell’età di 65 anni se uomini e 60 anni se donne entro il 30 Settembre 2009 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia (minimo contributivo dei 20 anni e cessazione dell’attività lavorativa dipendente, anche all’estero); 2) lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) con compimento dell’età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne entro il 30 Giugno 2009 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia.

    I REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’  I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità per la decorrenza (cioè finestra) del 1° Gennaio 2010 sono i seguenti : 1) minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 58 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 40 anni per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive di tale assicurazione; 2) almeno 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 59 anni di età, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dal requisito anagrafico dell’età, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti.

    I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA  Va innanzitutto precisato che la legge 23 Agosto 2004 n.243 (legge delega previdenziale) non ha arrecato alcuna modifica per la pensione di vecchiaia retributiva, ma ha radicalmente cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva. Si può ottenere la pensione di vecchiaia retributiva su domanda, da presentare preferibilmente alla sede Inps nell’ambito territoriale della quale il richiedente risiede, in presenza dei seguenti requisiti : 1) età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne dal 1° Gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti); 2) risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all’estero; 3) possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1°Gennaio 2001 (Dlgs n.503/1992).

    ELEVAZIONE DELL’ETA’ PENSIONABILE PER LE DIPENDENTI PUBBLICHE  L’articolo 22-ter della legge n.102 del 3 Agosto 2009 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.78 del 1°Agosto 2009 introduce, a decorrere dal 1°Gennaio 2010, per le lavoratrici del settore pubblico nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia, nonché per quello previsto dall’art.1, comma 6, lettera b), della legge 23 Agosto 2004 n.243 e successive modificazioni. In particolare le disposizioni su indicate individuano, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° Gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni. Vale la pena di notare che l’innalzamento graduale di tale limite di età scatta anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità e in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento organico stabilisce il limite di età di 60 anni per la pensione di vecchiaia. Occorre inoltre sottolineare che continuano a trovare applicazione sia le norme vigenti di specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatrici, professoresse universitarie, ecc.) che quelle concernenti il personale femminile delle Forze Armate (comprese Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con conferma a 60 anni dell’età per la pensione di vecchiaia (art.2, Dlgs n.165 del 30 Aprile 1997). Va evidenziato pure che le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 Dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa attuale conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la previgente normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di questo diritto.

    I REQUISITI PER GLI ISCRITTI CON CONTRIBUZIONE IN PIU’ GESTIONI  Il requisito di assicurazione e di contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) solo per la concessione della pensione in una di queste gestioni speciali. In caso di contribuzione mista (da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi) la pensione viene liquidata nella gestione speciale nella quale l’assicurato ha contribuito per ultimo e l’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione (art.21 della legge n.613/1966). Nel caso di cumulo di contribuzione derivante da gestione da lavoro autonomo (determinante per il diritto) i requisiti per la pensione di anzianità sono, quindi, quelli della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

     

    Fonte : Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro N°50 del 25 Dicembre 2009

    Selezionato per voi da : Giuseppe Pipolo, Consulente del Lavoro

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