Tribunali italiani: “La Scuola non può rifiutare o diminuire le ore di sostegno”

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    Sostegno scolastico: un diritto intoccabile del minore

    Ore di sostegno per alunni disabili, un diritto intoccabile!

    Se l’Istituto Scolastico le nega, i genitori possono ricorrere al tribunale.

    Possibile anche chiedere la condanna del Ministero e dell’Istituto al rimborso delle spese legali sostenute.

    Illegittimi i tagli all’assistenza di sostegno da parte delle scuole: le ore devono essere commisurate alla gravità della disabilità e non possono essere decise in base al numero degli insegnanti di sostegno operativi presso un istituto o, peggio, in base alle capacità economiche dell’Istituzione scolastica territoriale. “Ridurre o negare ore di sostegno ad un minore in presenza di deficit certificati equivale ad una grave discriminazione che viola la legge, la Costituzione e le norme internazionali“!

    È questo il senso delle recenti sentenze emesse dai tribunali italiani. Fatta “giustizia” di una situazione al limite della costituzionalità e che vede impegnati Ministero dell’Istruzione e Istituti scolastici in una corsa irrefrenabile a scriteriati tagli della spesa pubblica, concentrati principalmente sulla decurtazione degli insegnanti di sostegno e delle ore di assistenza per bambini e ragazzi con deficit più o meno gravi.

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    IL DIRITTO AL “SOSTEGNO SCOLASTICO”

    La questione tocca un tema delicato di cui si è già interessata la Corte Costituzionale con una rivoluzionaria sentenza (n. 80 del 22 febbraio 2010): l’inserimento del minore disabile nella scuola italiana e il suo diritto ad una adeguata assistenza didattica. Un problema con cui hanno a che fare in Italia migliaia di famiglie, alle prese con figli afflitti da più o meno gravi minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o da altre patologie (psicologiche o genetiche) come i disturbi di apprendimento, non classificabili come minorazioni tout court (si pensi alla dislessia, per esempio).

    L’integrazione scolastica è un diritto tutelato da norme internazionali (Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, del 1948; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 1952; Carta sociale europea, del 1996; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2006) e dalla Costituzione italiana. Una prerogativa che si concreta nel diritto del minore con deficit ad una formazione scolastica che deve avvenire in classi comuni e nell’ambito della scuola pubblica statale, con l’ausilio di insegnanti di sostegno e con l’assegnazione di un certo numero di ore di assistenza da quantificare in rapporto alla tipologia e gravità della disabilità. Obiettivo del sostegno è quello di consentire al minore con problemi deficitari di raggiungere sufficienti parametri di scolarizzazione e una corretta integrazione con i coetanei.

    L'ex Ministro dell'Istruzione Gelmini

    LE NORME E LA DISCUSSA RIFORMA GELMINI

    E’ la Legge 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto delle persone con deficit ad ottenere il sostegno alla scolarizzazione per mezzo di docenti specializzati (“insegnanti di sostegno”), in grado di affiancarle e seguirle nel processo di apprendimento, comunicazione ed integrazione.

    Successivamente, con la Legge 449/1997 (art. 40) fu introdotto il principio secondo il quale l’intervento di sostegno con insegnanti specializzati andasse commisurato alla tipologia e alla gravità dell’handicap del minore: ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza, necessario per consentire al minore di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri coetanei. In altri termini, più è grave la patologia, più ore di sostegno devono essere assegnate al minore per consentirgli di “camminare al passo” con la classe.

    Per garantire la dovuta assistenza la legge forniva alle scuole la possibilità di assumere, all’occorrenza, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno anche in deroga al rapporto numerico docenti – numero di alunni fissato dalle leggi.

    La questione è andata avanti pacificamente fino alla Legge Finanziaria 2008 che, in attuazione dei famigerati tagli alla spesa pubblica, ha viceversa soppresso la possibilità per le scuole di assumere insegnanti di sostegno in caso di necessità, di fatto fissando un limite massimo al numero di docenti specializzati che un Istituto Scolastico può avere.

    Da quel momento molti Istituti, dovendosi muovere entro i limiti di un budget economico risicato hanno cominciato, su direttiva del Ministero, a riformulare la distribuzione delle ore di sostegno assegnate ai minori disabili presenti nelle proprie scuole, tagliando contestualmente un gran numero di docenti di sostegno.

    Nel 2010 l’intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la Legge Finanziaria 2008 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero degli insegnanti di sostegno: la Corte ha di fatto riammesso la possibilità per le scuole di assumere, in caso di necessità, docenti specializzati per gli studenti con disabilità che si trovino in condizioni di particolare bisogno.

    La provocatoria campagna pubblicitaria dell'associazione Tuttiascuola

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    Ma le scuole si sono adeguate alla sentenza?

    A guardare le centinaia di ricorsi presentati dalle famiglie italiane ai tribunali italiani, sembra proprio di no!

    Nonostante le numerose condanne giudiziarie subite dal Ministero dell’Istruzione e dagli Istituti Scolastici, continuano ad essere troppi i casi in cui le scuole, con la giustificazione della politica dei tagli alla spesa scolastica – fortificata dalle direttive della discussa “Riforma Gelmini” – non solo hanno proceduto a ridurre considerevolmente il numero di ore di sostegno settimanali usufruite dai minori, ma in alcuni casi hanno addirittura negato l’assegnazione di insegnanti di sostegno per alunni con deficit minori, sebbene certificati da documentazioni mediche.

    Esemplare il caso di un alunno disabile in Calabria, che è dovuto ricorrere al TAR di Catanzaro per vedersi ripristinare le 12 ore di sostegno settimanali che il Provveditorato di Cosenza gli aveva illegittimamente dimezzato per “motivi di budget”.

    Il caso più eclatante in Sicilia, dove il TAR di Palermo, con una serie di sentenze adottate nei mesi di ottobre e novembre, ha reintegrato le ore di sostegno che erano state decurtate da varie scuole a circa 40 bambini con problematiche, condannando il Ministero dell’Istruzione anche al pagamento delle spese legali sostenute dalle famiglie per il ricorso.

    Scuole e Ministero avranno imparato la lezione?

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